Incidenti causati da buche e cattiva manutenzione delle strade

Un fenomeno diffuso è quello dei sinistri causati dalla cattiva manutenzione delle strade e dei marciapiedi. In questi casi è possibile richiedere il risarcimento del danno all’Ente proprietario del tratto di strada in questione. La richiesta presuppone la prova della dinamica del fatto e dell’esistenza di un rapporto di custodia tra l’Ente e la strada. La richiesta va effettuata a mezzo lettera raccomandata entro cinque anni dal fatto.

Che cosa è

Un fenomeno diffuso è quello dei sinistri (ad automezzi o a persone) causato dalla cattiva manutenzione delle strade.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi dell’automobile che, percorrendo una via cittadina, passi sopra una buca profonda provocando l’esplosione di uno pneumatico. Oppure al caso del pedone che, transitando sul marciapiede inciampi in una breccia sull’asfalto cadendo e procurandosi delle lesioni.
In questi casi viene in rilievo l’obbligo dell’Ente proprietario della strada di curare la manutenzione così come dispone l’art. 14 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 1992).
Si apre quindi la possibilità di chiedere il risarcimento del danno all’Ente proprietario (ComuneProvincia, ecc.)

La responsabilità dell’Ente proprietario della strada :

Il danno che deriva ad un mezzo o ad una persona dalla cattiva manutenzione delle strada può essere oggetto di richiesta di risarcimento da indirizzare all’Ente proprietario della strada medesima.
Tuttavia perché l’Ente sia tenuto al risarcimento devono sussistere alcuni requisiti:

  1. il cosiddetto rapporto di custodia tra l’Ente e la strada: in altre parole occorre verificare se, per la collocazione del tratto stradale, l’Ente proprietario aveva un effettivo potere di controllare il bene e quindi di percepire le sue condizioni e di eliminare quel determinato pericolo che si è poi tramutato in un danno reale per l’utente/cittadino;
  2. un rapporto di causa-effetto tra l’anomalia della strada e il danno.

Un tempo era richiesto anche che l’anomalia (la buca, la spaccatura nel marciapiede ecc.) fosse anche collocata in modo da non essere percepibile: la cosiddetta insidia (o trabocchetto). Sulla base di questo orientamento (che oggi non è più accolto) il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare oltre alla dinamica del fatto anche la difficoltà nella percezione del pericolo. Una prova particolarmente complessa da fornire specie nei casi in cui l’unico testimone del fatto era il danneggiato stesso.
Oggi, invece, è generalmente riconosciuto che la responsabilità per il sinistro va addossata all’Ente proprietario della strada sulla base della prova della dinamica del fatto e dei due requisiti richiamati in precedenza (rapporto di custodia e rapporto di causa-effetto).